Art. 23.
                 Periodo di apertura delle strutture
 
   1.  Le  strutture abitative sono chiuse almeno un mese nel periodo
estivo. In tale periodo possono essere utilizzate per  gli  scopi  di
cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 37/89.
   2.  Puo'  inoltre  essere  disposta  la  chiusura  di  parte delle
strutture abitative nei periodi natalizio e pasquale in  relazione  a
quanto stabilito dal calendario accademico e alle comunicazioni degli
studenti sulle presenze negli alloggi.