Art. 23. Periodo di apertura delle strutture 1. Le strutture abitative sono chiuse almeno un mese nel periodo estivo. In tale periodo possono essere utilizzate per gli scopi di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 37/89. 2. Puo' inoltre essere disposta la chiusura di parte delle strutture abitative nei periodi natalizio e pasquale in relazione a quanto stabilito dal calendario accademico e alle comunicazioni degli studenti sulle presenze negli alloggi.