Art. 27.
                       Controlli del servizio
 
   1. Gli enti gestori nominano commissioni paritetiche di  controllo
composte  da  almeno  sei  membri  meta'  dei  quali  designati dagli
studenti frequentanti le singole strutture e l'altra meta'  operatori
nominata dagli enti di gestione.
   2. L'attivita' delle commissioni e' regolamentata dai singoli enti
che  comunque  devono  prevederne  le  convocazioni almento tre volte
l'anno.
   3. Gli enti gestori sono tenuti a dotarsi di servizi di assistenza
tecnica per il controllo  della  qualita'  del  servizio  avvalendosi
delle competenti strutture pubbliche.
   Gli  enti gestori possono inoltre realizzare inchieste su campioni
di studenti utenti per rilevare la  valutazione  sulla  qualita'  del
servizio erogato con riferimento a:
    qualita' gastronomica dei pasti;
    rispetto delle grammature;
    igiene delle stoviglie e degli ambienti;
    rapporto con il personale addetto alla distribuzione;
    aspettative degli studenti.
   Al  termine  di  ogni  controllo o inchiesta gli enti gestori sono
tenuti a risolvere in modo adeguato le eventuali carenze  emerse  dai
risultati.  Per  favorire  l'educazione  alimentare  degli utenti gli
stessi enti possono promuovere  incontri,  seminari  o  pubblicazioni
sulla corretta alimentazione.