Art. 27. Controlli del servizio 1. Gli enti gestori nominano commissioni paritetiche di controllo composte da almeno sei membri meta' dei quali designati dagli studenti frequentanti le singole strutture e l'altra meta' operatori nominata dagli enti di gestione. 2. L'attivita' delle commissioni e' regolamentata dai singoli enti che comunque devono prevederne le convocazioni almento tre volte l'anno. 3. Gli enti gestori sono tenuti a dotarsi di servizi di assistenza tecnica per il controllo della qualita' del servizio avvalendosi delle competenti strutture pubbliche. Gli enti gestori possono inoltre realizzare inchieste su campioni di studenti utenti per rilevare la valutazione sulla qualita' del servizio erogato con riferimento a: qualita' gastronomica dei pasti; rispetto delle grammature; igiene delle stoviglie e degli ambienti; rapporto con il personale addetto alla distribuzione; aspettative degli studenti. Al termine di ogni controllo o inchiesta gli enti gestori sono tenuti a risolvere in modo adeguato le eventuali carenze emerse dai risultati. Per favorire l'educazione alimentare degli utenti gli stessi enti possono promuovere incontri, seminari o pubblicazioni sulla corretta alimentazione.