Art. 28.
               Centri di informazione e documentazione
 
   1.   Il   servizio  di  consulenza,  informazione  e  orientamento
professionale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/89,  e'
erogato  da  appositi  Centri  di  informazione  e documentazione per
l'orientamento universitario (denominati CIDO), dipendenti dagli enti
gestori.
   2. Detti enti si avvalgono per le attivita' dei Centri di apposite
commissioni consultive di esperti, cosi' composte:
    un docente universitario in discipline economiche;
    un   docente   universitario   in   discipline   pedagogiche    o
psicologiche;
    un    docente    universitario   in   discipline   attinenti   la
comunicazione;
    un  rappresentante  del  mondo  imprenditoriale  (il  numero,   a
discrezione degli enti puo' salire a due);
    un   rappresentante   delle   OO.SS.   piu'  rappresentative  sul
territorio (il numero, a discrezione degli enti puo' salire a due).
   Ogni docente universitario puo' essere sostituito,  a  discrezione
di ciascun ente, da un esperto della materia.
   3.  I  CIDO,  dotati  di apposita strumentazione informatica, sono
inseriti all'interno  della  rete  informativa  informatizzata  della
regione  Toscana che permette loro di comunicare reciprocamente e con
la regione Toscana medesima. Alla regione Toscana spetta  il  compito
di  individuare  le  modalita'  di accesso e di permanenza dei Centri
nella rete regionale. Ogni Centro  puo'  inserirsi  autonomamente  in
altre  reti  telematiche,  ritenute  idonee  allo  svolgimento  delle
proprie funzioni.