Art. 28. Centri di informazione e documentazione 1. Il servizio di consulenza, informazione e orientamento professionale, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/89, e' erogato da appositi Centri di informazione e documentazione per l'orientamento universitario (denominati CIDO), dipendenti dagli enti gestori. 2. Detti enti si avvalgono per le attivita' dei Centri di apposite commissioni consultive di esperti, cosi' composte: un docente universitario in discipline economiche; un docente universitario in discipline pedagogiche o psicologiche; un docente universitario in discipline attinenti la comunicazione; un rappresentante del mondo imprenditoriale (il numero, a discrezione degli enti puo' salire a due); un rappresentante delle OO.SS. piu' rappresentative sul territorio (il numero, a discrezione degli enti puo' salire a due). Ogni docente universitario puo' essere sostituito, a discrezione di ciascun ente, da un esperto della materia. 3. I CIDO, dotati di apposita strumentazione informatica, sono inseriti all'interno della rete informativa informatizzata della regione Toscana che permette loro di comunicare reciprocamente e con la regione Toscana medesima. Alla regione Toscana spetta il compito di individuare le modalita' di accesso e di permanenza dei Centri nella rete regionale. Ogni Centro puo' inserirsi autonomamente in altre reti telematiche, ritenute idonee allo svolgimento delle proprie funzioni.