Art. 29.
                      Organizzazione dei centri
 
   1. I Centri svolgono funzioni di:
     a) raccolta ed elaborazione dati sul  mercato  del  lavoro,  sui
profili   professionali   e   sulle   professioni   dei  laureati  in
collaborazione con i centri di formazione  professionale  e  con  gli
altri CIDO della Toscana;
     b) reperimento e trattamento della documentazione;
     c) informazione primaria e consulenza individuale.
   2.  L'organizzazione  degli spazi in ambienti idonei dovra' essere
funzionale allo svolgimento delle funzioni suddette.
   3. Annualmente la relazione di verifica sull'utilizzo  del  Centro
da   parte   degli   utenti   (comprensiva  dei  dati  qualitativi  e
quantitativi riferiti agli utenti) e parte  della  documentazione  di
cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1989.
   4.  L'utilizzo  dei  Centri  da  parte  degli  utenti  costituisce
parametro per la definizione degli organici dei Centri  medesimi.  Ad
una    frequenza    maggiore    di    utenti   dovra'   corrispondere
prioritariamente un aumento organico per le funzioni b) e c).