Art. 29. Organizzazione dei centri 1. I Centri svolgono funzioni di: a) raccolta ed elaborazione dati sul mercato del lavoro, sui profili professionali e sulle professioni dei laureati in collaborazione con i centri di formazione professionale e con gli altri CIDO della Toscana; b) reperimento e trattamento della documentazione; c) informazione primaria e consulenza individuale. 2. L'organizzazione degli spazi in ambienti idonei dovra' essere funzionale allo svolgimento delle funzioni suddette. 3. Annualmente la relazione di verifica sull'utilizzo del Centro da parte degli utenti (comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi riferiti agli utenti) e parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37 del 1989. 4. L'utilizzo dei Centri da parte degli utenti costituisce parametro per la definizione degli organici dei Centri medesimi. Ad una frequenza maggiore di utenti dovra' corrispondere prioritariamente un aumento organico per le funzioni b) e c).