Art. 3. T e r m i n i 1. I bandi di concorso per gli assegni di studio e gli alloggi universitari vengono resi pubblici dagli enti gestori entro quaranta giorni dall'approvazione del Programma regionale per il DSU da parte del Consiglio regionale. 2. Le domande di partecipazione al concorso sono presentate entro il trenta settembre, se relative al 1 anno di corsi di laurea, di scuole dirette ai fini speciali, di istruzione superiore e dell'Accademia di Belle Arti; entro il 31 ottobre negli altri casi. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire, rispettivamente, entro il 31 ottobre e il 30 novembre.