Art. 3.
                            T e r m i n i
 
   1.  I  bandi  di  concorso per gli assegni di studio e gli alloggi
universitari vengono resi pubblici dagli enti gestori entro  quaranta
giorni  dall'approvazione del Programma regionale per il DSU da parte
del Consiglio regionale.
   2. Le domande di partecipazione al concorso sono presentate  entro
il  trenta  settembre,  se relative al 1› anno di corsi di laurea, di
scuole  dirette  ai  fini  speciali,  di   istruzione   superiore   e
dell'Accademia di Belle Arti; entro il 31 ottobre negli altri casi.
   La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire, rispettivamente,
entro il 31 ottobre e il 30 novembre.