Art. 32.
            Produzione e approvvigionamento dei materiali
 
   1. Alla produzione e approvvigionamento dei materiali didattici si
provvede su  domanda  scritta  dei  docenti  titolari  del  corso  di
insegnamento   nell'ambito   del  quale  deve  essere  utilizzato  il
materiale.
   2. Le richieste potranno anche pervenire da parte di associazioni,
organizzazioni e singoli studenti. Dette  domande  dovranno  comunque
essere  accompagnate  dal  parere favorevole del docente titolare del
corso di insegnamento con massimo numero di studenti.