Art. 32. Produzione e approvvigionamento dei materiali 1. Alla produzione e approvvigionamento dei materiali didattici si provvede su domanda scritta dei docenti titolari del corso di insegnamento nell'ambito del quale deve essere utilizzato il materiale. 2. Le richieste potranno anche pervenire da parte di associazioni, organizzazioni e singoli studenti. Dette domande dovranno comunque essere accompagnate dal parere favorevole del docente titolare del corso di insegnamento con massimo numero di studenti.