Art. 34. Centri stampa 1. Alla produzione di libri potra' provvedersi in economia, tramite un centro stampa gestito dalle aziende o tramite centri stampa o altri soggetti esterni, anche in relazione a quanto previsto dal successivo art. 36. 2. L'organizzazione di un centro stampa interno dovra' essere subordinata ad una precisa valutazione dei costi e dei benefici, dimensionando le attrezzature alle tipologie dei materiali e all'effettivo volume di produzione. 3. L'obiettivo dovra' essere quello di ottenere dei prodotti a costi non superiori a quelli che si sosterrebbero con il ricorso a centri stampa esterni. 4. Gli enti gestori potranno provvedere alla produzione e diffusione dei materiali didattici mediante affidamento a terzi tramite stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle finalita' e dei principi stabiliti dall'art. 12 della legge regionale n. 37/1989.