Art. 34.
                            Centri stampa
 
   1.  Alla  produzione  di  libri  potra'  provvedersi  in economia,
tramite un centro stampa  gestito  dalle  aziende  o  tramite  centri
stampa o altri soggetti esterni, anche in relazione a quanto previsto
dal successivo art. 36.
   2.  L'organizzazione  di  un  centro  stampa interno dovra' essere
subordinata ad una precisa valutazione  dei  costi  e  dei  benefici,
dimensionando   le   attrezzature  alle  tipologie  dei  materiali  e
all'effettivo volume di produzione.
   3. L'obiettivo dovra' essere quello di  ottenere  dei  prodotti  a
costi  non  superiori  a quelli che si sosterrebbero con il ricorso a
centri stampa esterni.
   4.  Gli  enti  gestori  potranno  provvedere  alla  produzione   e
diffusione  dei  materiali  didattici  mediante  affidamento  a terzi
tramite stipula di apposite convenzioni, nel rispetto delle finalita'
e dei principi  stabiliti  dall'art.  12  della  legge  regionale  n.
37/1989.