Art. 36. Sostegno alla fruizione delle attivita' 1. Gli enti gestori, secondo gli indirizzi del programma regionale, favoriscono, anche in collaborazione con le Universita', le attivita' culturali, ricreative e sportive, nonche' l'interscambio di studenti, valido ai fini dei corsi di studio, con universita' e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere. 2. Ogni anno, a consuntivo, l'ente gestore predisporra' un prospetto delle iniziative promosse con l'indicazione del numero degli studenti che ne hanno usufruito. 3. Il prospetto fa parte della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 37/1989. 4. Gli enti gestori sono tenuti a dare ampia pubblicita' a quanto stabilito nei commi precedenti.