Art. 36.
               Sostegno alla fruizione delle attivita'
 
   1.   Gli   enti  gestori,  secondo  gli  indirizzi  del  programma
regionale, favoriscono, anche in collaborazione con  le  Universita',
le attivita' culturali, ricreative e sportive, nonche' l'interscambio
di  studenti,  valido  ai fini dei corsi di studio, con universita' e
con altre istituzioni assimilate italiane ed estere.
   2.  Ogni  anno,  a  consuntivo,  l'ente  gestore  predisporra'  un
prospetto  delle  iniziative  promosse  con  l'indicazione del numero
degli studenti che ne hanno usufruito.
   3. Il prospetto fa parte della documentazione di cui  al  comma  1
dell'art. 23 della legge regionale n. 37/1989.
   4.  Gli enti gestori sono tenuti a dare ampia pubblicita' a quanto
stabilito nei commi precedenti.