Art. 38.
                         Centri per studenti
 
   1. Si definiscono centri  per  studenti  gli  ambienti  dotati  di
basilari  servizi  didattici  e di strumentazione audiovisiva nonche'
mezzi di informazione.
   2.  Un  apposito  regolamento  degli   enti   gestori   disciplina
l'utilizzo dei centri da parte degli studenti.