Art. 39. Mobilita' studentesca 1. Gli enti gestori favoriscono, nei limiti stabiliti dal programma regionale, la mobilita' studentesca mediante: a) messa a disposizione dei servizi nelle strutture del diritto allo studio universitario a studenti stranieri impegnati nei programmi comunitari di studio, quando siano garantite pari condizioni a studenti italiani nelle strutture formative e assistenziali da cui provengono gli studenti stranieri; b) sovvenzioni dirette a congrue in rapporto alle spese preventivate a laureandi o specializzandi per soggiorni di studio o ricerca all'estero; c) messa a disposizione degli studenti di occasioni turistico- culturali in Italia o all'estero, da attuarsi nei periodi liberi dalle attivita' didattiche, mediante convenzioni con altri enti preposti al diritto allo studio universitario di altre Regioni o altri Paesi. Le convenzioni debbono prevedere la messa a disposizione di servizi e, nell'ambito del possibile, forme di reciprocita'.