Art. 39.
                        Mobilita' studentesca
 
   1.   Gli  enti  gestori  favoriscono,  nei  limiti  stabiliti  dal
programma regionale, la mobilita' studentesca mediante:
     a) messa a disposizione dei servizi nelle strutture del  diritto
allo   studio   universitario  a  studenti  stranieri  impegnati  nei
programmi  comunitari  di  studio,  quando   siano   garantite   pari
condizioni   a   studenti   italiani   nelle  strutture  formative  e
assistenziali da cui provengono gli studenti stranieri;
     b)  sovvenzioni  dirette  a  congrue  in  rapporto  alle   spese
preventivate  a  laureandi o specializzandi per soggiorni di studio o
ricerca all'estero;
     c) messa a disposizione degli studenti di  occasioni  turistico-
culturali  in  Italia  o  all'estero,  da attuarsi nei periodi liberi
dalle attivita'  didattiche,  mediante  convenzioni  con  altri  enti
preposti  al  diritto  allo  studio  universitario di altre Regioni o
altri Paesi. Le convenzioni debbono prevedere la messa a disposizione
di servizi e, nell'ambito del possibile, forme di reciprocita'.