Art. 41. Promozione sportiva 1. Gli enti gestori facilitano l'accesso degli studenti agli impianti sportivi dell'Universita' degli enti locali e dei privati mediante convenzioni e promuovono forme di coordinamento con il comitato per lo sport universitario di cui alla lege 28 giugno 1977 n. 34 e con il centro Universitario Sportivo Italiano (CUS). 2. Ogni anno, all'inizio dell'anno accademico, gli enti pubblicizzano l'elenco degli impianti sportivi convenzionati e la quota finanziaria che lo studente deve comunque sostenere. 3. Le associazioni sportive studentesche possono accedere ai finanziamenti di cui all'art. 37 del presente regolamento secondo le modalita' di cui al medesimo articolo.