Art. 41.
                         Promozione sportiva
 
   1. Gli enti  gestori  facilitano  l'accesso  degli  studenti  agli
impianti  sportivi  dell'Universita'  degli enti locali e dei privati
mediante convenzioni e  promuovono  forme  di  coordinamento  con  il
comitato  per  lo sport universitario di cui alla lege 28 giugno 1977
n. 34 e con il centro Universitario Sportivo Italiano (CUS).
   2.  Ogni  anno,  all'inizio   dell'anno   accademico,   gli   enti
pubblicizzano  l'elenco  degli  impianti  sportivi convenzionati e la
quota finanziaria che lo studente deve comunque sostenere.
   3. Le  associazioni  sportive  studentesche  possono  accedere  ai
finanziamenti  di cui all'art. 37 del presente regolamento secondo le
modalita' di cui al medesimo articolo.