Art. 42. Attribuzione 1. La concessione del prestito d'onore e' subordinata all'impegno formale da parte dello studente, reso all'ente gestore, a rimborsare il prestito nei termini stabiliti dalle apposite convenzioni tra regione Toscana ed Istituti di Credito. 2. Il prestito d'onore e' cumulabile con altri benefici anche gratuiti del diritto allo studio universitario mentre non e' possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente.