Art. 42.
                            Attribuzione
 
   1. La concessione del prestito d'onore e' subordinata  all'impegno
formale  da parte dello studente, reso all'ente gestore, a rimborsare
il prestito nei termini  stabiliti  dalle  apposite  convenzioni  tra
regione Toscana ed Istituti di Credito.
   2.  Il  prestito  d'onore  e'  cumulabile con altri benefici anche
gratuiti  del  diritto  allo  studio  universitario  mentre  non   e'
possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente.