Art. 43.
                          P r o c e d u r a
 
   1.  Entro  i giorni 15 successivi alla presentazione della domanda
per  il  prestito,  corredata  dalla  documentazione  attestante   il
possesso  dei  requisiti  previsti  dai  programmi  regionali, l'ente
gestore dispone con proprio  atto  deliberativo  la  concessione  del
nulla-osta   che  trasmette,  unitamente  a  copia  della  domanda  e
documentazione  relativa,  al'Istituto   di   Credito   convenzionato
prescelto dallo studente ed alla Giunta regionale.
   2.  La  Giunta  regionale  entro  30  giorni dal ricevimento della
domanda  e  della  deliberazione  dell'ente   gestore   delibera   la
concessione  della garanzia fidejussoria che comunica tempestivamente
all'Istituto di Credito convenzionato.
   3. L'Istituto di  Credito,  ricevuti  gli  atti  entro  30  giorni
successivi  delibera  la concessione del prestito allo studente e con
lo stesso perfeziona l'atto dandone successiva comunicazione all'ente
gestore interessato ed alla Giunta regionale.
   4. Ammontare del  prestito,  durata  del  prestito,  modalita'  di
rimborso,  vengono  definiti  dalla  programmazione regionale in base
alle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.