Art. 43. P r o c e d u r a 1. Entro i giorni 15 successivi alla presentazione della domanda per il prestito, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dai programmi regionali, l'ente gestore dispone con proprio atto deliberativo la concessione del nulla-osta che trasmette, unitamente a copia della domanda e documentazione relativa, al'Istituto di Credito convenzionato prescelto dallo studente ed alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e della deliberazione dell'ente gestore delibera la concessione della garanzia fidejussoria che comunica tempestivamente all'Istituto di Credito convenzionato. 3. L'Istituto di Credito, ricevuti gli atti entro 30 giorni successivi delibera la concessione del prestito allo studente e con lo stesso perfeziona l'atto dandone successiva comunicazione all'ente gestore interessato ed alla Giunta regionale. 4. Ammontare del prestito, durata del prestito, modalita' di rimborso, vengono definiti dalla programmazione regionale in base alle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.