Art. 44.
    Concessione in uso di attrezzature specialistiche a disabili
 
   1. L'ente gestore acquisira', ai fini della  loro  concessione  in
uso  ai  soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118 o ad altre  categorie  disabili  protette
dalla  legge,  quelle  attrezzature  specialistiche  e quei materiali
didattici per i quali vi sia la  possibilita'  di  una  utilizzazione
duratura nel tempo ed estesa a piu' cointeressati. In ogni altro caso
si  procedera'  alla  erogazione  della  sovvenzione annuale in forma
monetaria.
   2. Le sovvenzioni di cui al comma precedente sono,  su  richiesta,
confermate  annualmente  purche'  sia  dimostrata  continuita'  negli
studi. Le sovvenzioni non potranno  essere  erogate  per  un  periodo
superiore  al doppio della durata legale del corso di studi prescelto
con l'aggiunta di un ulteriore anno accademico qualora l'interessato,
al termine predetto, abbia superato  tutti  gli  esami  previsti  dal
proprio piano di studi e sia nella condizione di laureando.