Art. 44. Concessione in uso di attrezzature specialistiche a disabili 1. L'ente gestore acquisira', ai fini della loro concessione in uso ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o ad altre categorie disabili protette dalla legge, quelle attrezzature specialistiche e quei materiali didattici per i quali vi sia la possibilita' di una utilizzazione duratura nel tempo ed estesa a piu' cointeressati. In ogni altro caso si procedera' alla erogazione della sovvenzione annuale in forma monetaria. 2. Le sovvenzioni di cui al comma precedente sono, su richiesta, confermate annualmente purche' sia dimostrata continuita' negli studi. Le sovvenzioni non potranno essere erogate per un periodo superiore al doppio della durata legale del corso di studi prescelto con l'aggiunta di un ulteriore anno accademico qualora l'interessato, al termine predetto, abbia superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi e sia nella condizione di laureando.