Art. 45.
                         Diritti individuali
 
   1. Ad ogni studente che usufruisce del servizio alloggio presso le
strutture  abitative  del  diritto  allo  studio competono i seguenti
diritti:
     a) diritto di occupare le camere per  il  periodo  dell'apertura
delle  residenze e per la durata risultante dall'atto di assegnazione
dell'alloggio;
     b) diritto ad un  livello  prefissato  di  consumo  per  energia
elettrica,  acqua,  gas, per gli studenti che occupino appartamenti o
posti alloggio dotati di propri contatori;
     c) diritto ad utilizzare pienamente le strutture ed i beni della
residenza  o  dell'appartamento assegnato, nel rispetto delle norme e
degli orari che ne regolano l'uso e delle  necessita'  di  tutti  gli
utenti.  Qualora  l'alloggio  non  sia  dotato  di ambienti comuni lo
studente ha diritto di  usufruire  degli  spazi  di  altre  strutture
abitative del diritto allo studio;
     d)   diritto   di  avanzare  proposte  sul  funzionamento  della
residenza, su acquisti di  attrezzature  e  dotazioni,  sull'utilizzo
degli ambienti comuni;
     e)  diritto,  durante  l'orario  di  apertura delle strutture, a
ricevere ospiti le cui generalita' devono essere dichiarate presso le
portinerie;
     f) diritto di  ricevere,  all'atto  di  assegnazione  del  posto
alloggio,  tutte  le informazioni relative alle norme regolamentari e
di  comportamento,  all'accettazione  sottoscritta  delle  quali   e'
subordinata l'assegnazione stessa.