Art. 45. Diritti individuali 1. Ad ogni studente che usufruisce del servizio alloggio presso le strutture abitative del diritto allo studio competono i seguenti diritti: a) diritto di occupare le camere per il periodo dell'apertura delle residenze e per la durata risultante dall'atto di assegnazione dell'alloggio; b) diritto ad un livello prefissato di consumo per energia elettrica, acqua, gas, per gli studenti che occupino appartamenti o posti alloggio dotati di propri contatori; c) diritto ad utilizzare pienamente le strutture ed i beni della residenza o dell'appartamento assegnato, nel rispetto delle norme e degli orari che ne regolano l'uso e delle necessita' di tutti gli utenti. Qualora l'alloggio non sia dotato di ambienti comuni lo studente ha diritto di usufruire degli spazi di altre strutture abitative del diritto allo studio; d) diritto di avanzare proposte sul funzionamento della residenza, su acquisti di attrezzature e dotazioni, sull'utilizzo degli ambienti comuni; e) diritto, durante l'orario di apertura delle strutture, a ricevere ospiti le cui generalita' devono essere dichiarate presso le portinerie; f) diritto di ricevere, all'atto di assegnazione del posto alloggio, tutte le informazioni relative alle norme regolamentari e di comportamento, all'accettazione sottoscritta delle quali e' subordinata l'assegnazione stessa.