Art. 49.
                  Utilizzazione del posto alloggio
 
   1.  Il  posto  alloggio  e' riservato esclusivamente allo studente
assegnatario il quale non puo' cederne  l'uso  ad  estranei,  nemmeno
temporaneamente, pena la revoca del beneficio.
   2.  Ugualmente  viene  disposta  la  revoca in caso di ospitalita'
concessa nelle ore notturne.