Art. 52.
                           M a l a t t i e
 
   1.  Lo  studente  e'  tenuto  a  denunciare  le eventuali malattie
contagiose.
   2. L'Amministrazione, in presenza  di  determinate  malattie  puo'
sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio
fino alla completa guarigione.