Art. 54.
         Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione
 
   1.  Gli studenti sono tenuti a consentire l'accesso nelle camere o
negli appartamenti del Direttore  dell'Azienda  o  del  personale  da
questi  autorizzato,  per  verifiche  periodiche  sullo  stato  degli
alloggi.