Art. 55.
                         A b u s i v i s m o
 
   1.  Gli  studenti  beneficiari  del  posto  alloggio che qualsiasi
motivo perdono il diritto all'assegnazione sono obbligati a  renderlo
disponibile  entro  10  giorni  dalla  notifica  della  richiesta  di
rilascio.
   2.  Fatti   salvi   i   provvedimenti   di   autotutela   adottati
dall'Amministrazione  per  il  recupero  del  bene,  ogni  giorno  di
accertata presenza abusiva presso  le  strutture  abitative  comporta
l'addebito allo studente abusivo di L. 50.000 giornaliere a titolo di
rimborso.