Art. 55. A b u s i v i s m o 1. Gli studenti beneficiari del posto alloggio che qualsiasi motivo perdono il diritto all'assegnazione sono obbligati a renderlo disponibile entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di rilascio. 2. Fatti salvi i provvedimenti di autotutela adottati dall'Amministrazione per il recupero del bene, ogni giorno di accertata presenza abusiva presso le strutture abitative comporta l'addebito allo studente abusivo di L. 50.000 giornaliere a titolo di rimborso.