Art. 56. Falsita' di dichiarazioni o documentazioni 1. Lo studente che, in relazione alla certificazione prodotta per fruire degli interventi e dei servizi, abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non rispondente al vero incorre nella immediata revoca dei benefici concessi. 2. In tal caso, fatta salva ogni altra sanzione penale o accademica il Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il DSU procede alla ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 100% semestrale, in base ai seguenti criteri: a) assegno di studio: ripetizione del valore monetario; b) alloggio: ripetizione dell'importo fissato dal programma regionale per gli studenti decaduti dal beneficio; c) mensa: previo controllo del numero dei pasti consumati al prezzo degli assegnisti, ripetizione della differenza tra tale tariffa e quella prevista per la generalita' degli studenti. 3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui, a norma dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, sopraggiungano ulteriori accertamenti che rideterminano la situazione patrimoniale dello studente. 4. la dichiarazione di revoca a norma del presente articolo comporta la esclusione dai benefici per il diritto allo studio erogati per concorso per l'intero corso di studi.