Art. 56.
             Falsita' di dichiarazioni o documentazioni
 
   1.  Lo studente che, in relazione alla certificazione prodotta per
fruire degli interventi e dei servizi, abbia dichiarato  il  falso  o
presentato  una  dichiarazione  non rispondente al vero incorre nella
immediata revoca dei benefici concessi.
   2.  In  tal  caso,  fatta  salva  ogni  altra  sanzione  penale  o
accademica  il  Consiglio  di amministrazione dell'Azienda per il DSU
procede  alla  ripetizione   di   quanto   indebitamente   percepito,
maggiorato del 100% semestrale, in base ai seguenti criteri:
     a) assegno di studio: ripetizione del valore monetario;
     b)  alloggio:  ripetizione  dell'importo  fissato  dal programma
regionale per gli studenti decaduti dal beneficio;
     c) mensa: previo controllo del numero  dei  pasti  consumati  al
prezzo  degli  assegnisti,  ripetizione  della  differenza  tra  tale
tariffa e quella prevista per la generalita' degli studenti.
   3. Le disposizioni di cui sopra si applicano  anche  nei  casi  in
cui, a norma dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37,
sopraggiungano ulteriori accertamenti che rideterminano la situazione
patrimoniale dello studente.
   4.  la  dichiarazione  di  revoca  a  norma  del presente articolo
comporta la esclusione  dai  benefici  per  il  diritto  allo  studio
erogati per concorso per l'intero corso di studi.