Art. 57. Provvedimenti disciplinari 1. Lo studente che contravviene alle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi per il diritto allo studio o che, comunque, commette atti che ne compromettono il regolare svolgimento, ivi comprese molestie anche verbali nei confronti degli addetti e degli altri utenti, e' soggetto ai seguenti provvedimenti disciplinari, fatta salva ogni altra sanzione penale e civile: a) richiamo; b) sospensione dei benefici; c) revoca dei benefici.