Art. 57.
                     Provvedimenti disciplinari
 
   1.  Lo  studente  che contravviene alle disposizioni regolamentari
che disciplinano  i  servizi  per  il  diritto  allo  studio  o  che,
comunque, commette atti che ne compromettono il regolare svolgimento,
ivi  comprese  molestie  anche  verbali nei confronti degli addetti e
degli  altri  utenti,   e'   soggetto   ai   seguenti   provvedimenti
disciplinari, fatta salva ogni altra sanzione penale e civile:
     a) richiamo;
     b) sospensione dei benefici;
     c) revoca dei benefici.