Art. 59. S o s p e n s i o n e 1. La sospensione dei benefici in godimento, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sessanta giorni, viene inflitta nei casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve dopo aver subito una altra volta nello stesso anno accademico il richiamo di cui all'articolo precedente. 2. La sospensione puo' essere inflitta anche parzialmente nell'ambito dei benefici in godimento allo studente.