Art. 59.
                        S o s p e n s i o n e
 
   1. La sospensione dei benefici  in  godimento,  da  un  minimo  di
quindici  giorni ad un massimo di sessanta giorni, viene inflitta nei
casi di grave violazione o per aver commesso una mancanza anche lieve
dopo aver subito una altra volta  nello  stesso  anno  accademico  il
richiamo di cui all'articolo precedente.
   2.   La   sospensione  puo'  essere  inflitta  anche  parzialmente
nell'ambito dei benefici in godimento allo studente.