Art. 61.
                        Sospensione cautelare
 
   1. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, lo studente puo' essere
sospeso  dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento di cui
al successivo articolo 62.
   2.  La  sospensione  cautelare  e'  disposta  dal   Consiglio   di
amministrazione.
   3.  Lo  studente  che,  successivamente,  venga scagionato da ogni
addebito ha diritto alla restituzione di quanto non erogato a  titolo
cautelare.