Art. 61. Sospensione cautelare 1. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, lo studente puo' essere sospeso dai benefici anche prima dell'inizio del procedimento di cui al successivo articolo 62. 2. La sospensione cautelare e' disposta dal Consiglio di amministrazione. 3. Lo studente che, successivamente, venga scagionato da ogni addebito ha diritto alla restituzione di quanto non erogato a titolo cautelare.