Art. 62. Rilevazione delle infrazioni 1. Il Direttore dell'azienda, avuta comunque notizia di fatti che possono dar luogo ad uno dei provvedimenti indicati all'art. 57, invita lo studente a fornire chiarimenti sulla propria condotta, disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti. 2. Sulla base degli accertamenti disposti, gli eventuali addebiti sono formalmente contestati allo studente con invito a presentare le proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni. 3. Se in base agli ulteriori accertamenti effettuati a seguito delle deduzioni dello studente si rilevi esclusa l'esistenza dell'addebito, il Direttore dispone l'archiviazione degli atti. 4. In caso contrario, l'atto di contestazione e' trasmesso al Consiglio di amministrazione con una relazione sull'istruttoria svolta e con le deduzioni dell'interessato.