Art. 62.
                    Rilevazione delle infrazioni
 
   1.  Il Direttore dell'azienda, avuta comunque notizia di fatti che
possono dar luogo ad uno  dei  provvedimenti  indicati  all'art.  57,
invita  lo  studente  a  fornire  chiarimenti sulla propria condotta,
disponendo nel contempo gli opportuni accertamenti.
   2. Sulla base degli accertamenti disposti, gli eventuali  addebiti
sono  formalmente contestati allo studente con invito a presentare le
proprie deduzioni in forma scritta nel termine di venti giorni.
   3. Se in base agli ulteriori  accertamenti  effettuati  a  seguito
delle   deduzioni   dello  studente  si  rilevi  esclusa  l'esistenza
dell'addebito, il Direttore dispone l'archiviazione degli atti.
   4. In caso contrario, l'atto  di  contestazione  e'  trasmesso  al
Consiglio  di  amministrazione  con  una  relazione  sull'istruttoria
svolta e con le deduzioni dell'interessato.