Art. 63. Competenze del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione ricevuti gli atti, ove non ne disponga l'archiviazione e ritenga che la sanzione da irrogare sia il richiamo, provvede immediatamente alla restituzione degli atti al Direttore. 2. Negli altri casi il Presidente provvede alla nomina di un istruttore, scelto fra i membri del consiglio, dandone tempestivamente notizia all'interessato.