Art. 63.
             Competenze del Consiglio di amministrazione
 
   1. Il Consiglio di amministrazione ricevuti gli atti, ove  non  ne
disponga l'archiviazione e ritenga che la sanzione da irrogare sia il
richiamo,  provvede  immediatamente  alla  restituzione degli atti al
Direttore.
   2. Negli altri casi il  Presidente  provvede  alla  nomina  di  un
istruttore,    scelto   fra   i   membri   del   consiglio,   dandone
tempestivamente notizia all'interessato.