Art. 64.
                          Trattazione orale
 
   1. Terminate le  indagini,  l'istruttore  trasmette  gli  atti  al
Presidente   per  la  fissazione  della  data  della  seduta  per  la
trattazione orale.
   2. Il Presidente provvede  tempestivamente  dandone  comunicazione
all'interessato.
   3.  Lo  studente  ha  diritto  di  prendere visione degli atti del
procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data
fissata per  la  trattazione  orale,  nonche'  di  far  pervenire  al
Consiglio  eventuali  documenti  o  memorie  difensive  fino a cinque
giorni prima della stessa data.