Art. 64. Trattazione orale 1. Terminate le indagini, l'istruttore trasmette gli atti al Presidente per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale. 2. Il Presidente provvede tempestivamente dandone comunicazione all'interessato. 3. Lo studente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia fino a dieci giorni prima della data fissata per la trattazione orale, nonche' di far pervenire al Consiglio eventuali documenti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della stessa data.