Art. 66.
                      D e l i b e r a z i o n e
 
   1. Il Consiglio di amministrazione, se ritiene che nessun addebito
possa muoversi allo studente lo dichiara nella propria deliberazione.
   2.  Se  invece gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti,
determina  il  provvedimento  sanzionatorio  facendone  risultare  la
motivazione.