Art. 67. Estinzione del procedimento 1. Il procedimento si estingue quando siano decorsi 30 giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto. Il presente regolamento e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione Toscana. Firenze, 24 marzo 1992 CHITI Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 marzo 1992 ed e' stato reso esecutivo dalla Commissione di controllo il 18 marzo 1992 con decisione n. 2577.