Art. 67.
                     Estinzione del procedimento
 
   1.  Il  procedimento  si  estingue  quando siano decorsi 30 giorni
dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia stato compiuto.
   Il presente regolamento e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della regione Toscana.
    Firenze, 24 marzo 1992
 
                                CHITI
 
  Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio  regionale
nella  seduta  del  3  marzo  1992  ed  e' stato reso esecutivo dalla
Commissione di controllo il 18 marzo 1992 con decisione n. 2577.