Art. 7.
                            Accertamenti
 
   1. Gli accertamenti circa il  possesso  dei  requisiti  di  merito
dichiarati  devono  essere  condotti  da parte degli enti di gestione
sulla totalita' degli studenti, tramite le segreterie delle  facolta'
universitarie.
   2.  Gli accertamenti relativi alla veridicita' delle dichiarazioni
concernenti i requisiti di reddito sono effettuati dagli enti gestori
anche avvalendosi della polizia tributaria secondo l'art. 4, comma  6
e 7 della legge regionale n. 37/89.