Art. 7. Accertamenti 1. Gli accertamenti circa il possesso dei requisiti di merito dichiarati devono essere condotti da parte degli enti di gestione sulla totalita' degli studenti, tramite le segreterie delle facolta' universitarie. 2. Gli accertamenti relativi alla veridicita' delle dichiarazioni concernenti i requisiti di reddito sono effettuati dagli enti gestori anche avvalendosi della polizia tributaria secondo l'art. 4, comma 6 e 7 della legge regionale n. 37/89.