Art. 8. T e r m i n i 1. Il beneficio del posto alloggio, ancorche' nella forma di concorso nel pagamento dell'affitto (in pensioni convenzionate o in alloggi privati reperiti dagli studenti), per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea, delle scuole dirette a fini speciali, dell'Isef e delle Accademie di Belle Arti, decorre dal 5 novembre. Per gli stessi soggetti il godimento del posto alloggio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo, salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23. 2. L'assegnazione del posto alloggio agli studenti deve avvenire non oltre il 1 gennaio di ogni anno. Il godimento del beneficio ha termine entro il 31 dicembre dell'anno successivo salvo le interruzioni nei periodi di chiusura disposti ai sensi del successivo art. 23. 3. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso regolare che beneficiano del posto alloggio in quanto vincitori di assegno di stu- dio ne usufruiscono fino al 30 aprile dell'anno successivo. 4. I posti alloggio nelle strutture direttamente gestite che si renderanno disponibili in data successiva alle assegnazioni la cui scadenza e' indicata al precedente secondo comma, sono da ritenersi "posti letto residuali". 5. L'assegnazione degli eventuali posti letto residuali puo' avere decorrenze e termini diversi rispetto a quelli precedentemente stabiliti ma comunque non potra' protrarsi oltre il termine di cui al secondo comma. 6. Gli enti gestori, nei bandi di concorso, devono precisare la durata del beneficio del posto alloggio per i diversi tipi di utenti sopra descritti. 7. Il godimento del servizio mensa grauito per gli studenti vincitori del concorso di assegno di studio inizia il 5 novembre e termina il 4 novembre dell'anno successivo. 8. La meta' dell'importo monetario dell'assegno di studio viene erogato allo studente entro il 1 gennaio dell'anno accademico per il quale e' stato dichiarato vincitore. L'altra meta' viene erogata entro il 31 marzo del medesimo anno accademico.