Art. 9.
                          Assegni di studio
 
   1. Agli studenti che siano stati dichiarati vincitori  di  assegno
di  studio  con l'uscita delle graduatorie e che solo successivamente
abbiano  fatta  domanda  e  ottenuto  il   trasferimento   ad   altra
Universita',  l'assegno di studio verra' corrisposto nella sola parte
monetaria.
   2. Gli studenti trasferiti da altre sedi universitarie agli atenei
toscani potranno presentare richiesta di assegno di  studio  comunque
entro i termini previsti dal precedente art. 3.
   3.  In  caso  di  passaggio da un corso universitario ad un altro,
l'assegno di studio non potra' essere ottenuto una seconda volta  per
i   corrispondenti  anni  di  corso  per  i  quali  se  ne  sia  gia'
beneficiato.
   4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma,  l'assegno
di  studio  e'  limitato  al primo corso di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione.
   5. In caso di passaggio da un corso  universitario  ad  un  altro,
l'assegno  di  studio  potra'  essere  ottenuto  solo se non sussiste
soluzione di continuita' fra  l'ultimo  anno  frequentato  nel  corso
precedente  e  l'anno d'ammissione nel nuovo corso. In caso contrario
l'assegno di  studio  non  potra'  essere  ottenuto  per  l'anno  del
passaggio ma solo per gli anni successivi, fermo restando il disposto
del terzo comma.
   6. Per la rinuncia ad usufruire ad uno o piu' servizi gratuiti che
costituiscono  l'assegno  di studio, in qualsiasi tempo essa avvenga,
non viene corrisposto alcun corrispettivo monetario.
   7. A seguito di accoglimento  di  ricorsi  il  numero  di  assegni
definito  per  il rispettivo corso ed anno dovra' corrispondentemente
incrementarsi.