Art. 9. Assegni di studio 1. Agli studenti che siano stati dichiarati vincitori di assegno di studio con l'uscita delle graduatorie e che solo successivamente abbiano fatta domanda e ottenuto il trasferimento ad altra Universita', l'assegno di studio verra' corrisposto nella sola parte monetaria. 2. Gli studenti trasferiti da altre sedi universitarie agli atenei toscani potranno presentare richiesta di assegno di studio comunque entro i termini previsti dal precedente art. 3. 3. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio non potra' essere ottenuto una seconda volta per i corrispondenti anni di corso per i quali se ne sia gia' beneficiato. 4. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, l'assegno di studio e' limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di specializzazione. 5. In caso di passaggio da un corso universitario ad un altro, l'assegno di studio potra' essere ottenuto solo se non sussiste soluzione di continuita' fra l'ultimo anno frequentato nel corso precedente e l'anno d'ammissione nel nuovo corso. In caso contrario l'assegno di studio non potra' essere ottenuto per l'anno del passaggio ma solo per gli anni successivi, fermo restando il disposto del terzo comma. 6. Per la rinuncia ad usufruire ad uno o piu' servizi gratuiti che costituiscono l'assegno di studio, in qualsiasi tempo essa avvenga, non viene corrisposto alcun corrispettivo monetario. 7. A seguito di accoglimento di ricorsi il numero di assegni definito per il rispettivo corso ed anno dovra' corrispondentemente incrementarsi.