Art. 10.
 
   1.  L'art.  17,  nel  testo  modificato  dalla  legge regionale 27
gennaio 1988, n. 4, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 17.
                         Gestione del fondo
 
   1. Il fondo e' amministrato da un Consiglio di  gestione  composto
dal  Presidente  del Consiglio regionale che lo presiede di diritto e
da sei componenti:
     a) quattro consiglieri regionali;
     b) due consiglieri regionali cessati dall'incarico.
   2. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei  componenti  di
cui  al  comma  primo,  secondo le modalita' che saranno previste dal
regolamento del fondo.
   Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di  gestione  del  fondo
resta in vigore la composizione dell'attuale Consiglio di gestione.
   3.   Il   fondo  e'  alimentato  dai  contributi  obbligatori  dei
Consiglieri in  carica,  dai  contributi  volontari  dei  consiglieri
cessati dal mandato o dai loro aventi causa, dagli interessi maturati
sulle  somme  di  proprieta'  del  fondo  stesso,  dai  frutti  degli
investimenti, da eventuali largizioni nonche'  dalle  somme  comunque
introitate.
   4.  Il  bilancio del fondo e' allegato, come gestione speciale, al
conto  consuntivo  annuale  delle   spese   relative   al   Consiglio
regionale.".