Art. 10. 1. L'art. 17, nel testo modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' sostituito: "Art. 17. Gestione del fondo 1. Il fondo e' amministrato da un Consiglio di gestione composto dal Presidente del Consiglio regionale che lo presiede di diritto e da sei componenti: a) quattro consiglieri regionali; b) due consiglieri regionali cessati dall'incarico. 2. Il Consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti di cui al comma primo, secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento del fondo. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di gestione del fondo resta in vigore la composizione dell'attuale Consiglio di gestione. 3. Il fondo e' alimentato dai contributi obbligatori dei Consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dai loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprieta' del fondo stesso, dai frutti degli investimenti, da eventuali largizioni nonche' dalle somme comunque introitate. 4. Il bilancio del fondo e' allegato, come gestione speciale, al conto consuntivo annuale delle spese relative al Consiglio regionale.".