Art. 11.
 
   1. L'art. 18 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 18
                       Contributi obbligatori
 
   1.  Tutti  i  consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al
pagamento   dei   contributi   dal   giorno   della    corresponsione
dell'indennita' consiliare.
   2.  I  contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27
per cento, dall'indennita' fissa lorda prevista dall'art. 2, comma 1,
e sono contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno.".