Art. 11. 1. L'art. 18 e' cosi' sostituito: "Art. 18 Contributi obbligatori 1. Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennita' consiliare. 2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennita' fissa lorda prevista dall'art. 2, comma 1, e sono contemporaneamente versati al fondo mutualistico interno.".