Art. 12.
 
   1. L'art. 19 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 19.
                     Diritto all'assegno mensile
 
   1. L'assegno mensile compete ai consiglieri che siano cessati  dal
mandato,  purche'  lo  abbiano  esercitato  per  una  legislatura, al
compimento del  sessantesimo  anno  di  eta'  sempreche'  gli  stessi
abbiano  versato  il  contributo  previsto  dall'art.  18  per almeno
sessanta mensilita'.
   2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma  1  puo'
essere  anticipata  a  partire  dal 55› anno di eta' su richiesta del
consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno  due  legisla-
ture  ed  abbia  versato  i  relativi  contributi anche volontari per
almeno 120 mensilita'. In tal caso la misura dell'assegno e'  ridotta
proporzionalmente  del  5  per  cento  per ogni anno di anticipazione
rispetto al 60› anno di eta'.
   3. L'eta' richiesta per il conseguimento del  diritto  all'assegno
e'  diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il
quinto, con il limite a 55 anni, per coloro che abbiano espletato  il
mandato di consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19
novembre 1981.".