Art. 12. 1. L'art. 19 e' cosi' sostituito: "Art. 19. Diritto all'assegno mensile 1. L'assegno mensile compete ai consiglieri che siano cessati dal mandato, purche' lo abbiano esercitato per una legislatura, al compimento del sessantesimo anno di eta' sempreche' gli stessi abbiano versato il contributo previsto dall'art. 18 per almeno sessanta mensilita'. 2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma 1 puo' essere anticipata a partire dal 55 anno di eta' su richiesta del consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legisla- ture ed abbia versato i relativi contributi anche volontari per almeno 120 mensilita'. In tal caso la misura dell'assegno e' ridotta proporzionalmente del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al 60 anno di eta'. 3. L'eta' richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno e' diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, con il limite a 55 anni, per coloro che abbiano espletato il mandato di consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981.".