Art. 13. 1. L'art. 20 e' cosi' sostituito: "Art. 20. Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali 1. Hanno diritto all'assegno mensile, indipendentemente dall'eta', i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purche' abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell'art. 23. 2. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai consiglieri cessati perche' divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonche' agli aventi diritto dei consiglieri deceduti durante il mandato medesimo. 3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla applicabilita' delle relative disposizioni nel caso di inabilita' parziale.".