Art. 13.
 
   1. L'art. 20 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 20.
     Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali
 
   1. Hanno diritto all'assegno mensile, indipendentemente dall'eta',
i  consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti
inabili in modo permanente al lavoro, purche' abbiano  esercitato  il
mandato  consiliare  per  almeno  cinque  anni,  o  abbiano  comunque
effettuato i  versamenti  per  un  corrispondente  periodo  ai  sensi
dell'art. 23.
   2.  L'assegno  spetta  comunque, indipendentemente dalla effettiva
durata del  mandato  consiliare  o  dei  versamenti,  ai  consiglieri
cessati  perche'  divenuti  inabili  in modo permanente al lavoro nel
corso di detto mandato, nonche' agli aventi diritto  dei  consiglieri
deceduti durante il mandato medesimo.
   3.  L'ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla  applicabilita'  delle
relative disposizioni nel caso di inabilita' parziale.".