Art. 15. 1. L'art. 23 e' cosi' sostituito: "Art. 23. Contributi volontari 1. Il consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura ed al quale siano stati trattenuti per almeno trenta mesi i contributi obbligatori ha la facolta' di versare al fondo entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui e' cessata la corresponsione dell'indennita' consiliare, i contributi stessi per il tempo occorente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere avra' conseguito i requisiti previsti dall'art. 19. 2. E' inoltre concessa la facolta' di versare al fondo i contributi volontari per il raggiungimento delle 120 mensilita' effettive di versamenti e conseguentemente ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'art. 19, comma 2, al consigliere che abbia esercitato il mandato per due legislature.".