Art. 15.
 
   1. L'art. 23 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 23.
                        Contributi volontari
 
   1. Il consigliere regionale cessato dalla  carica  che  non  abbia
esercitato  il  mandato  per  una legislatura ed al quale siano stati
trattenuti per almeno trenta mesi  i  contributi  obbligatori  ha  la
facolta'   di  versare  al  fondo  entro  il  termine  perentorio  di
centottanta giorni da quello in  cui  e'  cessata  la  corresponsione
dell'indennita'   consiliare,   i  contributi  stessi  per  il  tempo
occorente a conseguire il  diritto  all'assegno  mensile  minimo  che
decorrera'  dal  primo  giorno del mese successivo a quello in cui il
consigliere avra' conseguito i requisiti previsti dall'art. 19.
   2.  E'  inoltre  concessa  la  facolta'  di  versare  al  fondo  i
contributi  volontari  per  il  raggiungimento  delle  120 mensilita'
effettive  di  versamenti  e  conseguentemente  ottenere  il  diritto
all'assegno  mensile  anticipato  previsto  dall'art. 19, comma 2, al
consigliere che abbia esercitato il mandato per due legislature.".