Art. 17.
 
   1.  L'art.  27,  come  modificato dalla legge regionale 27 gennaio
1988, n. 4, e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 27.
                     Misura dell'assegno mensile
 
   1. L'ammontare mensile dell'assegno e' determinato al  1›  gennaio
di  ogni  anno  in  base  alla  tabella "A" allegata, in percentuale,
rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennita'  mensile  lorda
di  cui  all'art. 2, comma 1, prevista per la funzione di consigliere
regionale in carica alla data del 30 novembre dell'anno precedente.
   2.  Per  i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in
vigore della  presente  legge  l'ammontare  mensile  dell'assegno  e'
determinato  al  1›  gennaio  di  ogni  anno in base alla tabella "B"
allegata, in percentuale, rispetto agli anni  di  contribuzione,  sul
sessanta  per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai membri
della Camera  dei  deputati  a  norma  dell'art.  1  della  legge  n.
1261/1965, alla data del 30 novembre dell'anno precedente.
   3.  Per  le  frazioni  di  anno  l'assegno  e'  aumentato di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale. La
frazione di mese superiore a quindici giorni  si  calcola  come  mese
intero.
   4.  Qualora  il  primo  quinquennio  di  mandato  svolto  non  sia
interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per
almeno sessanta  mensilita'  l'asegno  e'  diminuito  dei  dodicesimi
corrispondenti,  salva  la  facolta'  del  consigliere di integrare i
versamenti con contributi volontari.".