Art. 17. 1. L'art. 27, come modificato dalla legge regionale 27 gennaio 1988, n. 4, e' cosi' sostituito: "Art. 27. Misura dell'assegno mensile 1. L'ammontare mensile dell'assegno e' determinato al 1 gennaio di ogni anno in base alla tabella "A" allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennita' mensile lorda di cui all'art. 2, comma 1, prevista per la funzione di consigliere regionale in carica alla data del 30 novembre dell'anno precedente. 2. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge l'ammontare mensile dell'assegno e' determinato al 1 gennaio di ogni anno in base alla tabella "B" allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sul sessanta per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge n. 1261/1965, alla data del 30 novembre dell'anno precedente. 3. Per le frazioni di anno l'assegno e' aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero. 4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per almeno sessanta mensilita' l'asegno e' diminuito dei dodicesimi corrispondenti, salva la facolta' del consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.".