Art. 20. 1. Nell'art. 30, comma 1, le parole "In caso di morte del titolare dell'assegno diretto, lo stesso viene riservato a favore:" sono sostituite con le seguenti: "In caso di morte del titolare dell'assegno diretto, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore:".