Art. 20.
 
   1. Nell'art. 30, comma 1, le parole "In caso di morte del titolare
dell'assegno  diretto,  lo  stesso  viene  riservato  a favore:" sono
sostituite  con  le  seguenti:  "In  caso  di  morte   del   titolare
dell'assegno  diretto,  lo stesso viene riservato, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo, a favore:".