Art. 3. 1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. A ciascun consigliere regionale compete un'indennita' lorda mensile pari al 65 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. 2. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni com- pete, in aggiunta a quella prevista dal comma 1, la seguente ulteriore percentuale dell'indennita' mensile lorda spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge n. 1261/1965: a) presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 33 per cento; b) vice presidente della Giunta regionale: 23 per cento; c) vice presidenti del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 20 per cento; d) presidenti delle commissioni consiliari e segretari del Consiglio regionale: 13 per cento; e) vice presidenti delle commissioni consiliari: 8 per cento.".