Art. 3.
 
   1.  Il  primo  ed il secondo comma dell'art. 2 sono sostituiti dai
seguenti:
   "1. A ciascun consigliere regionale  compete  un'indennita'  lorda
mensile  pari al 65 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante
ai membri della Camera dei deputati a norma dell'art. 1  della  legge
31 ottobre 1965, n. 1261.
   2. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni com-
pete,  in  aggiunta  a  quella  prevista  dal  comma  1,  la seguente
ulteriore percentuale  dell'indennita'  mensile  lorda  spettante  ai
membri  della  Camera dei deputati a norma dell'art. 1 della legge n.
1261/1965:
     a) presidente del Consiglio regionale e Presidente della  Giunta
regionale: 33 per cento;
     b) vice presidente della Giunta regionale: 23 per cento;
     c)  vice  presidenti  del Consiglio regionale e componenti della
Giunta regionale: 20 per cento;
     d) presidenti  delle  commissioni  consiliari  e  segretari  del
Consiglio regionale: 13 per cento;
     e) vice presidenti delle commissioni consiliari: 8 per cento.".