Art. 6.
 
   1. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
                          T r a s f e r t e
 
   1.   Ai   consiglieri  regionali  che  per  ragioni  connesse  con
l'espletamento del loro mandato si rechino in  missione,  autorizzati
dall'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio,  fuori dal capoluogo di
regione, spetta:
     a) il rimborso delle spese di viaggio  sostenute  utilizzando  i
mezzi  pubblici  di  trasporto incluso l'aereo, il mezzo di trasporto
marittimo ed il vagone letto, ovvero una indennita' chilometrica pari
ad un quinto del prezzo, fissato con  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza,  di  un  litro  di  un litro di benzina super vigente nel
tempo in caso di spostamento con autovettura propria;  e'  consentito
l'uso  del  taxi  in  presenza di difficolta' di reperimento di altri
mezzi pubblici di trasporto;
     b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore
a otto ore, pari a quella prevista dalla  legge  dello  Stato  per  i
Magistrati  aventi  qualifica di Presidente di Sezione della Corte di
Cassazione.
   2.  Il  consigliere  puo'  chiedere  il   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute per l'alloggio in alberto di prima categoria
e per il vitto, nei limiti determinati dai decreti del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui agli articoli 4- bis e 4- ter della
legge 28 febbraio 1990, n. 37. Le spese di alloggio e di vitto devono
essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
   In caso di rimborso delle spese di alloggio oppure di vitto oppure
di  entrambi,  l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente,
di un terzo o della meta' o di due terzi.
   3. Lo stesso  trattamento  compete  al  Presidente  del  Consiglio
regionale,  al  Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta
per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale.
   4. Le indennita' per missioni effettuate all'estero sono liquidate
nelle misure stabilite, tempo per  tempo,  con  decreto  ministeriale
emanato  in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 31
marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato
avente qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
   5. Quando a carico del bilancio  regionale  sono  poste  quote  di
partecipazione  a  convegni, congressi e simili comprendenti alloggio
oppure vitto oppure entrambi, le indennita' di missione spettanti  ai
consiglieri  regionali partecipanti vengono ridotte, rispettivamente,
di un terzo ovvero della meta' ovvero di due terzi.".