Art. 6. 1. L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. T r a s f e r t e 1. Ai consiglieri regionali che per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato si rechino in missione, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, fuori dal capoluogo di regione, spetta: a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto incluso l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo ed il vagone letto, ovvero una indennita' chilometrica pari ad un quinto del prezzo, fissato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, di un litro di un litro di benzina super vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; e' consentito l'uso del taxi in presenza di difficolta' di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto; b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore a otto ore, pari a quella prevista dalla legge dello Stato per i Magistrati aventi qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. 2. Il consigliere puo' chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'alloggio in alberto di prima categoria e per il vitto, nei limiti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4- bis e 4- ter della legge 28 febbraio 1990, n. 37. Le spese di alloggio e di vitto devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale. In caso di rimborso delle spese di alloggio oppure di vitto oppure di entrambi, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta' o di due terzi. 3. Lo stesso trattamento compete al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta per le missioni effettuate fuori dal capoluogo regionale. 4. Le indennita' per missioni effettuate all'estero sono liquidate nelle misure stabilite, tempo per tempo, con decreto ministeriale emanato in attuazione del decreto del Presidente della repubblica 31 marzo 1971, n. 286, per il personale dell'amministrazione dello Stato avente qualifica di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. 5. Quando a carico del bilancio regionale sono poste quote di partecipazione a convegni, congressi e simili comprendenti alloggio oppure vitto oppure entrambi, le indennita' di missione spettanti ai consiglieri regionali partecipanti vengono ridotte, rispettivamente, di un terzo ovvero della meta' ovvero di due terzi.".