Art. 7.
 
   1. Il terzo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito:
   "3. Le indennita' di cui all'art. 2  per  il  Presidente,  i  vice
presidenti  ed  i  segretari  del  Consiglio  spettano fino alla data
dell'elezione dei nuovi  componenti  dell'Ufficio  di  Presidenza  e,
comunque,  non  oltre  la permanenza nelle rispettive cariche; per il
presidente ed i componenti  della  Giunta  spettano  fino  alla  data
dell'elezione della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza
nelle  rispettive  cariche;  per  i presidenti e i vice presidenti di
commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento".