Art. 7. 1. Il terzo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito: "3. Le indennita' di cui all'art. 2 per il Presidente, i vice presidenti ed i segretari del Consiglio spettano fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data dell'elezione della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti e i vice presidenti di commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento".