Art. 8.
 
   1. L'art. 13 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 13.
               Misura dell'indennita' di fine mandato
 
   1. La  misura  dell'indennita'  e'  stabilita  in  una  mensilita'
dell'indennita'  lorda  spettante  per  le  funzioni  di  consigliere
regionale, in godimento nel corso del mese  in  cui  si  verifica  la
cessazione  dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore
a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni  ed  in  una  ulteriore
mensilita' per ogni biennio, o frazione di biennio superiore all'anno
di mandato, fino ad un massimo complessivo di quindici mensilita'.
   2.  Il  consigliere  che abbia gia' beneficiato della liquidazione
dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso  di  rielezione,
alla  corresponsione di una indennita' per i mandati successivi, fino
alla concorrenza di  quindici  mensilita'  comprese  nelle  tenute  a
calcolo per la liquidazione gia' percepita.
   3.  L'attribuzione  delle indennita' di cui al comma 2 e' disposta
dall'Ufficio di Presidenza entro sei  mesi  dall'inizio  della  nuova
legislatura o dalla cessazione del mandato.
   4.  Il  consigliere regionale che abbia gia' esercitato il mandato
per una legislatura e versati i contributi di cui all'art. 14,  comma
2,  puo'  richiedere  all'Ufficio  di  Presidenza  la  corresponsione
anticipata dell'indennita' di fine mandato in misura non superiore al
50  per  cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di
cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta.
   La richiesta  deve  essere  motivata  da  necessita'  personali  o
familiari  quali  spese  per ragioni sanitarie o per l'acquisto della
prima casa e approvata dall'Ufficio  di  Presidenza.  L'anticipazione
puo'  essere  ottenuta  una sola volta. Sulla percentuale corrisposta
anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del
mandato.".