Art. 8. 1. L'art. 13 e' cosi' sostituito: "Art. 13. Misura dell'indennita' di fine mandato 1. La misura dell'indennita' e' stabilita in una mensilita' dell'indennita' lorda spettante per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilita' per ogni biennio, o frazione di biennio superiore all'anno di mandato, fino ad un massimo complessivo di quindici mensilita'. 2. Il consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi, fino alla concorrenza di quindici mensilita' comprese nelle tenute a calcolo per la liquidazione gia' percepita. 3. L'attribuzione delle indennita' di cui al comma 2 e' disposta dall'Ufficio di Presidenza entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. 4. Il consigliere regionale che abbia gia' esercitato il mandato per una legislatura e versati i contributi di cui all'art. 14, comma 2, puo' richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessita' personali o familiari quali spese per ragioni sanitarie o per l'acquisto della prima casa e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.".