Art. 9. 1. L'art. 16 e' cosi sostituito: "Art. 16. Istituzione del fondo mutualistico interno 1. E' istituito presso il Consiglio regionale il "Fondo mutualistico dei consiglieri della regione Liguria" per la corresponsione di assegni mensili reversibili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme degli articoli successivi. 2. Il fondo ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al comma 1, sia nella forma diretta sia nella forma di reversibilita', sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla reversibilita'.".