Art. 9.
 
   1. L'art. 16 e' cosi sostituito:
 
                              "Art. 16.
             Istituzione del fondo mutualistico interno
 
   1.  E'  istituito  presso  il  Consiglio   regionale   il   "Fondo
mutualistico   dei   consiglieri   della   regione  Liguria"  per  la
corresponsione di assegni mensili reversibili ai consiglieri  cessati
dal  mandato,  o  ad  altri  aventi  diritto,  secondo le norme degli
articoli successivi.
   2. Il  fondo  ha  natura  di  fondo  mutualistico  interno  e  non
costituisce  assicurazione previdenziale. Gli assegni di cui al comma
1, sia nella forma diretta sia nella forma  di  reversibilita',  sono
cumulabili   con  ogni  altro  eventuale  trattamento  di  quiescenza
spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal  mandato  o
agli aventi diritto alla reversibilita'.".