Art. 2.
                          Nomina commissari
 
   1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  nomina,  con propri
decreti, su proposta dell'Assessore alla Sanita', un commissario  per
lo  svolgimento  dei  compiti  propedeutici alla gestione delle nuove
USSL, per ciascuna delle  11  USSL.  Le  nomine  devono  ricadere  su
dipendenti   di  ruolo  della  regione  Calabria  con  qualifica  non
inferiore a quella di dirigente ed in possesso del diploma di laurea.
   2. I commissari di cui al comma 1 devono provvedere, in ordine  ai
seguenti adempimenti, preordinati al fine della gestione unificata da
parte  delle  nuove  USSL,  entro  il termine perentorio di 90 giorni
dalla nomina:
    a) all'inventario dei beni mobili ed immobili;
    b) alla ricognizione delle piante organiche del personale;
    c)  al  rendiconto unificato relativo ai risultati della gestione
delle USSL di rispettiva competenza territoriale;
    d) alla formulazione della  graduatoria  provvisoria  di  cui  al
successivo art. 7;
    e)  ad  ogni  altro  adempimento idoneo a facilitare il passaggio
della gestione dalle vecchie alle  nuove  USSL,  nel  rispetto  delle
norme vigenti.