Art. 2. Nomina commissari 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con propri decreti, su proposta dell'Assessore alla Sanita', un commissario per lo svolgimento dei compiti propedeutici alla gestione delle nuove USSL, per ciascuna delle 11 USSL. Le nomine devono ricadere su dipendenti di ruolo della regione Calabria con qualifica non inferiore a quella di dirigente ed in possesso del diploma di laurea. 2. I commissari di cui al comma 1 devono provvedere, in ordine ai seguenti adempimenti, preordinati al fine della gestione unificata da parte delle nuove USSL, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla nomina: a) all'inventario dei beni mobili ed immobili; b) alla ricognizione delle piante organiche del personale; c) al rendiconto unificato relativo ai risultati della gestione delle USSL di rispettiva competenza territoriale; d) alla formulazione della graduatoria provvisoria di cui al successivo art. 7; e) ad ogni altro adempimento idoneo a facilitare il passaggio della gestione dalle vecchie alle nuove USSL, nel rispetto delle norme vigenti.