Art. 3. Elezione del comitato di garanti e nomina dell'amministratore straordinario 1. Ai fini dell'elezione del comitato di garanti, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, il numero degli elettori spettanti a ciascun Comune facente parte dell'ambito territoriale delle nuove Unita' socio sanitarie locali. 2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, i Comuni nominano i propri rappresentanti. 3. Entro i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilira' la data dell'elezione del comitato di garanti a condizione che sia intervenuta la nomina di almeno i due terzi della totalita' dei rappresentanti spettanti ai Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Unita' socio sanitaria locale. 4. Entro il termine di 10 giorni dall'esecutivita' della deliberazione della propria nomina, il comitato di garanti indichera' alla Giunta regionale almeno una terna di aspiranti alla carica di amministratore straordinario nel rispetto delle modalita' previste dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111. 5. La Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, provvedera' alla scelta dei nuovi aministratori straordinari nell'ambito dei nominativi indicati dal Comitato di garanti anche se il numero degli stessi, per dimissioni, rinuncia, nomina in altra Unita' Socio Sanitaria Locale o altra causa, si ridurra' ad un numero inferiore a tre.