Art. 3.
              Elezione del comitato di garanti e nomina
                  dell'amministratore straordinario
 
   1.  Ai fini dell'elezione del comitato di garanti, entro 10 giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la  Giunta  regionale
determina,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto-legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,  nella  legge  4
aprile  1991,  n.  111,  il numero degli elettori spettanti a ciascun
Comune facente parte  dell'ambito  territoriale  delle  nuove  Unita'
socio sanitarie locali.
   2.  Entro  30  giorni  dalla  data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della deliberazione di  cui  al  comma  1,  i
Comuni nominano i propri rappresentanti.
   3.  Entro  i dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2,
la Giunta regionale stabilira' la data dell'elezione del comitato  di
garanti  a  condizione  che sia intervenuta la nomina di almeno i due
terzi della totalita' dei rappresentanti spettanti ai Comuni  facenti
parte dell'ambito territoriale dell'Unita' socio sanitaria locale.
   4.   Entro   il  termine  di  10  giorni  dall'esecutivita'  della
deliberazione della propria nomina, il comitato di garanti indichera'
alla Giunta regionale almeno una terna di aspiranti  alla  carica  di
amministratore  straordinario  nel  rispetto delle modalita' previste
dal  decreto-legge  6  febbraio  1991,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111.
   5.  La Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, provvedera'
alla scelta dei  nuovi  aministratori  straordinari  nell'ambito  dei
nominativi  indicati dal Comitato di garanti anche se il numero degli
stessi, per  dimissioni,  rinuncia,  nomina  in  altra  Unita'  Socio
Sanitaria  Locale o altra causa, si ridurra' ad un numero inferiore a
tre.