Art. 4.
            I servizi dell'Unita' socio sanitaria locale
 
   1. L'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18,  e'
cosi' sostituito:
   "Art.  5  -  L'Unita'  socio  sanitaria  locale  svolge le proprie
funzioni comprendenti le attivita' di cui  all'articolo  della  legge
regionale   2  giugno  1980,  n.  18,  mediante  i  seguenti  servizi
amministrativi, sanitari e  sociali,  dotati  di  autonomia  tecnico-
funzionale:
    1)  igiene  pubblica  e ambientale, prevenzione delle malattie ed
educazione sanitaria, sicurezza degli ambienti  di  lavoro,  medicina
legale, dello sport e del tempo libero;
    2)  medicina  di  base,  medicina  specialistica  e  medicina dei
servizi;
    3) assistenza ospedaliera, tutela della  salute  mentale,  tutela
della salute degli anziani;
    4) servizio farmaceutico;
    5) servizio veterinario;
    6)  servizio  sociale, tutela della salute dei portatori di hand-
icaps,   tossicodipendenze,    interventi    riabilitativi    e    di
risocializzazione;
    7)  assistenza  alla  procreazione  libera e responsabile, tutela
della  maternita',  infanzia  ed  eta'  evolutiva,   servizi   socio-
riabilitativi  dell'eta'  evolutiva,  medicina scolastica, assistenza
alla famiglia;
    8)  servizio  affari   generali   e   legali,   informazione   ed
elaborazione dati;
    9)   gestione   del   personale,   formazione   ed  aggiornamento
professionale;
   10) economato e provveditorato;
   11) servizi tecnici, gestione del patrimonio;
   12) programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria.
   E' fatto divieto alle USSL di modificare o istituire un numero  di
servizi maggiore di quelli previsti nel comma precedente.
   Per  la  nomina  del  responsabile  del  servizio n. 6 di cui alla
presente legge si applicano i criteri  previsti  dall'art.  37  della
legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5".