Art. 4. I servizi dell'Unita' socio sanitaria locale 1. L'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, e' cosi' sostituito: "Art. 5 - L'Unita' socio sanitaria locale svolge le proprie funzioni comprendenti le attivita' di cui all'articolo della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, mediante i seguenti servizi amministrativi, sanitari e sociali, dotati di autonomia tecnico- funzionale: 1) igiene pubblica e ambientale, prevenzione delle malattie ed educazione sanitaria, sicurezza degli ambienti di lavoro, medicina legale, dello sport e del tempo libero; 2) medicina di base, medicina specialistica e medicina dei servizi; 3) assistenza ospedaliera, tutela della salute mentale, tutela della salute degli anziani; 4) servizio farmaceutico; 5) servizio veterinario; 6) servizio sociale, tutela della salute dei portatori di hand- icaps, tossicodipendenze, interventi riabilitativi e di risocializzazione; 7) assistenza alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternita', infanzia ed eta' evolutiva, servizi socio- riabilitativi dell'eta' evolutiva, medicina scolastica, assistenza alla famiglia; 8) servizio affari generali e legali, informazione ed elaborazione dati; 9) gestione del personale, formazione ed aggiornamento professionale; 10) economato e provveditorato; 11) servizi tecnici, gestione del patrimonio; 12) programmazione finanziaria, bilancio e ragioneria. E' fatto divieto alle USSL di modificare o istituire un numero di servizi maggiore di quelli previsti nel comma precedente. Per la nomina del responsabile del servizio n. 6 di cui alla presente legge si applicano i criteri previsti dall'art. 37 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5".