Art. 5.
      Ufficio di direzione della Unita' socio sanitaria locale
 
   1.  L'Ufficio  di Direzione di ciascuna Unita' socio sanitaria lo-
cale  e'  composto  da  tutti  i  responsabili  dei  servizi  di  cui
all'articolo 4.
   2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta
organica  di  ciascuna Unita' sanitaria locale e' integrata ope legis
del numero di posti di posizione funzionale apicale corrispondente al
numero dei servizi di cui all'articolo 4.
   3. A decorrere dalla data di  nomina  dei  nuovi  responsabili  di
servizio,  secondo le procedure di cui all'articolo 7, l'attivita' di
ciascuno di essi deve essere svolta a tempo pieno e non e' cumulabile
con altre funzioni o altri incarichi.