Art. 5. Ufficio di direzione della Unita' socio sanitaria locale 1. L'Ufficio di Direzione di ciascuna Unita' socio sanitaria lo- cale e' composto da tutti i responsabili dei servizi di cui all'articolo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica di ciascuna Unita' sanitaria locale e' integrata ope legis del numero di posti di posizione funzionale apicale corrispondente al numero dei servizi di cui all'articolo 4. 3. A decorrere dalla data di nomina dei nuovi responsabili di servizio, secondo le procedure di cui all'articolo 7, l'attivita' di ciascuno di essi deve essere svolta a tempo pieno e non e' cumulabile con altre funzioni o altri incarichi.