Art. 6.
              I coordinatori dell'Ufficio di direzione
 
   A  decorrere  dalla  data  di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  i
componenti  dell'Ufficio  di  direzione, ai quali, nel rispetto delle
procedure indicate nell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre
1981, n. 18, viene conferito l'incarico di coordinatore sanitario  ed
amministrativo,  non  possono  cumulare  l'incarico  medesimo, che va
svolto a tempo pieno, con altro incarico.