Art. 6. I coordinatori dell'Ufficio di direzione A decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 3, i componenti dell'Ufficio di direzione, ai quali, nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, viene conferito l'incarico di coordinatore sanitario ed amministrativo, non possono cumulare l'incarico medesimo, che va svolto a tempo pieno, con altro incarico.