Art. 7.
Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile di
   servizio
 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
copertura dei posti di responsabile di servizio di cui all'articolo 4
avviene,  per  ciascuna  Unita'  socio  sanitaria  locale,   mediante
concorso   interno   per   titoli   da   espletarsi  entro  sei  mesi
dall'insediamento delle  nuove  Unita'  socio  sanitarie  locali  con
l'osservanza delle procedure previste dal D.M. 30 gennaio 1982.
   2.  Al  concorso  sara'  ammesso  a  partecipare  il  personale di
posizione funzionale apicale che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande era in  servizio  di  ruolo  in  ciascuna
Unita'  socio  sanitaria locale, purche' in possesso dei requisiti di
cui al D.M. 30 gennaio 1982.
   3. Al concorso e' altresi'  ammesso  a  partecipare  il  personale
sempre  in  posizione  apicale  in  servizio di ruolo in altre Unita'
Socio Sanitarie Locali, che sia in possesso dei requisiti  prescritti
dal  bando. In questo caso la commissione giudicatrice formulera' una
graduatoria separata degli idonei, i quali potranno essere dichiarati
vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria  medesima,
solo  ove  il  numero  degli idonei al concorso di cui al comma 2 sia
inferiore al numero dei posti messi a concorso interno.
   4. Nelle more dell'espletamento del concorso  interno  di  cui  al
presente  articolo,  il  commissario  formulera',  all'atto  del  suo
insediamento, una graduatoria provvisoria interna  per  soli  titoli,
fra  tutti i dipendenti delle Unita' socio sanitarie locali accorpate
che all'atto dell'entrata in vigore della  presente  legge  risultino
regolarmente  incaricati  della  responsabilita'  dei  servizi di cui
all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.
   5. La graduatoria di cui al comma 4 individuera', secondo l'ordine
della stessa, i responsabili provvisori dei  servizi  con  competenza
sull'intero territorio delle nuove Unita' socio sanitarie locali.
   6.  Nel  caso  in cui non sia possibile ricoprire tutti i posti di
responsabile dei servizi di cui all'art. 4 della presente legge, fino
all'espletamento dei concorsi, i responsabili  che  risulteranno,  in
base  alla graduatoria di cui al comma 4, incaricati provvisoriamente
della direzione dei servizi 2, 8 e 10, assumeranno ad  interim  anche
la responsabilita' rispettivamente dei servizi 3, 9 ed 11.
   7.  La  graduatoria  interna  provvisoria  di cui al comma 4 sara'
formulata con l'osservanza dei  criteri  di  valutazione  dei  titoli
fissati  dalla  vigente  normativa  concorsuale  per la copertura dei
posti di posizione funzionale apicale.
   8. L'espletamento dell'incarico  conferito  mediante  la  suddetta
graduatoria  interna  non  puo'  in  alcun  modo costituire titolo di
preferenza o di precedenza in sede di espletamento  dei  concorsi  di
cui al comma 1.
   9.  Gli  incarichi  provvisori  conferiti  per  applicazione della
graduatoria interna predisposta dal commissario  cessano  di  diritto
all'atto della nomina dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1.
   10.  E'  abrogato  l'articolo 24 della legge regionale 30 novembre
1981, n. 18.