Art. 7. Norma transitoria per la copertura dei posti di responsabile di servizio 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la copertura dei posti di responsabile di servizio di cui all'articolo 4 avviene, per ciascuna Unita' socio sanitaria locale, mediante concorso interno per titoli da espletarsi entro sei mesi dall'insediamento delle nuove Unita' socio sanitarie locali con l'osservanza delle procedure previste dal D.M. 30 gennaio 1982. 2. Al concorso sara' ammesso a partecipare il personale di posizione funzionale apicale che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande era in servizio di ruolo in ciascuna Unita' socio sanitaria locale, purche' in possesso dei requisiti di cui al D.M. 30 gennaio 1982. 3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare il personale sempre in posizione apicale in servizio di ruolo in altre Unita' Socio Sanitarie Locali, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal bando. In questo caso la commissione giudicatrice formulera' una graduatoria separata degli idonei, i quali potranno essere dichiarati vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria medesima, solo ove il numero degli idonei al concorso di cui al comma 2 sia inferiore al numero dei posti messi a concorso interno. 4. Nelle more dell'espletamento del concorso interno di cui al presente articolo, il commissario formulera', all'atto del suo insediamento, una graduatoria provvisoria interna per soli titoli, fra tutti i dipendenti delle Unita' socio sanitarie locali accorpate che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino regolarmente incaricati della responsabilita' dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18. 5. La graduatoria di cui al comma 4 individuera', secondo l'ordine della stessa, i responsabili provvisori dei servizi con competenza sull'intero territorio delle nuove Unita' socio sanitarie locali. 6. Nel caso in cui non sia possibile ricoprire tutti i posti di responsabile dei servizi di cui all'art. 4 della presente legge, fino all'espletamento dei concorsi, i responsabili che risulteranno, in base alla graduatoria di cui al comma 4, incaricati provvisoriamente della direzione dei servizi 2, 8 e 10, assumeranno ad interim anche la responsabilita' rispettivamente dei servizi 3, 9 ed 11. 7. La graduatoria interna provvisoria di cui al comma 4 sara' formulata con l'osservanza dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla vigente normativa concorsuale per la copertura dei posti di posizione funzionale apicale. 8. L'espletamento dell'incarico conferito mediante la suddetta graduatoria interna non puo' in alcun modo costituire titolo di preferenza o di precedenza in sede di espletamento dei concorsi di cui al comma 1. 9. Gli incarichi provvisori conferiti per applicazione della graduatoria interna predisposta dal commissario cessano di diritto all'atto della nomina dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1. 10. E' abrogato l'articolo 24 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.