Art. 9.
                             R i n v i o
 
   Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applicano le norme di cui alle parti tuttora vigenti del  T.U.  della
legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' alla legge 8
giugno 1990, n.  142,  al  decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 4 aprile 1991, n. 111, e
alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 18, 30 novembre 1981,  n.  18,
17 dicembre 1981, n. 21, 27 agosto 1986, n. 38.